Architetto iunior a Palermo – Alessandro Troia

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Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso

Le normative relative alle tettoie e ai gazebo in Sicilia, così come in qualsiasi altra regione italiana, possono variare a seconda del comune specifico in cui si trova la struttura e delle normative locali o regionali in vigore. In alcune circostanze e in base alla legislazione locale, potrebbe essere possibile installare tettoie o gazebo senza richiedere un permesso specifico, ma è importante valutare attentamente la normativa e le leggi locali prima di procedere.

Le normative locali possono influire su diversi aspetti relativi a tettoie e gazebo, tra cui le dimensioni, i materiali utilizzati, la posizione e l’utilizzo previsto. È importante verificare se esistono normative specifiche nel comune in cui desideri installare una tettoia o un gazebo e rispettarle rigorosamente.

In ogni caso, per avere una risposta definitiva e precisa sulla possibilità di installare tettoie o gazebo senza permesso nella tua specifica area della Sicilia, ti consiglio di contattare direttamente l’ufficio urbanistico del comune in questione. Gli esperti locali saranno in grado di fornirti le informazioni più aggiornate e pertinenti sulla normativa edilizia locale e su eventuali procedure o requisiti necessari per l’installazione di queste strutture.

Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso: basta non usare cemento e mattoni

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa

C’era una volta il mito del glossario unico dell’edilizia: regole valide in tutta Italia sui permessi necessari per realizzare piccoli o grandi interventi di manutenzione o costruzione. Un obiettivo che evidentemente non regge alla prova della realtà. L’ultima prova arriva dalla Sicilia, dove il Consiglio di giustizia amministrativa (l’equivalente locale del Consiglio di Stato) ha precisato una volta per tutte che le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d’Italia non si applicano sull’Isola, in forza di una speciale norma derogatoria.

Il caso nasce dalla decisione di un cittadino di ricorrere contro l’ordine del Comune di Milazzo (Me) di rimuovere una maxi-tettoia realizzata al settimo piano di un fabbricato. Motivo? La mancanza di un permesso ad hoc.

Con la sentenza n. 275 /2020 del 23 ottobre il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione al Comune, ma solo perchè il proprietario non si era premurato di ottenere l’autorizzazione del Genio civile a realizzare l’opera in zona sismica. Per il resto, invece, l’opera sarebbe stata perfettamente in regola. In Sicilia, infatti, vige una norma che consente di escludere la richiesta di permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di superficie coperta.

In base a queste disposizioni, viene spiegato nella sentenza, «è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma».

Stabilito questo si tratta di capire come venga declinato il concetto di precarietà in Sicilia. Ed è qui che emergono altre differenze-chiave con il resto del Paese. La stessa norma di prima (art. 20 della legge regionale n. 4/2003) stabilisce infatti che «sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione».

«La testuale lettura della norma – continua la sentenza – induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie». Dunque non è, come accade altrove, la funzione dell’opera a determinare la sua precarietà (ad esempio un uso non duraturo, ma temporaneo), piuttosto il suo metodo costruttivo. «A corroborare questa tesi – argomentano i giudici – milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di precarietà, requisito indispensabile per l’operare dell’esclusione della necessità di una previa autorizzazione o concessione edilizia, e le esigenze di sicurezza».

«Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell’art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un’estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo».

Da ciò deriva che, «a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l’art. 20 non consente di derogare».

La conseguenza è che per questo tipo di interventi «la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità”), dovendo pertanto restare escluse dall’ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale – pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze (di collegamento o meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) ed alla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o “aperti almeno da un lato” – le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo» . Nel caso di specie la tettoia da circa 25 mq, autorizzabile senza permesso, era stata costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio.

Dunque: ok alle maxi-tettoie senza permesso, basta non costruirle in cemento o mattoni. Almeno in Sicilia.

A cura di Redazione https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/

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ECOBONUS 110% !?

L’Ecobonus al 110%, noto anche come Superbonus o Super Ecobonus, è una misura fiscale in Italia introdotta per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali. Questo incentivo fiscale è stato introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020 e successivamente confermato e ampliato con il Decreto Sostegni nel 2021.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dell’Ecobonus al 110%:

  1. Agevolazione Fiscale: L’Ecobonus al 110% prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici residenziali. Questo significa che è possibile detrarre l’intero importo delle spese sostenute direttamente dall’imposta sul reddito.
  2. Tipi di Interventi: Gli interventi ammissibili includono miglioramenti dell’efficienza energetica (come l’isolamento termico, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di impianti fotovoltaici) e interventi sismici (come il consolidamento strutturale).
  3. Aumento di Classe Energetica: Per ottenere il massimo beneficio, gli interventi devono portare l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe energetica A.
  4. Bonus Mobili: È previsto anche un bonus aggiuntivo del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da abbinare all’intervento principale.
  5. Pagamento tramite Cessione del Credito: È possibile ottenere il rimborso dell’Ecobonus in forma di sconto sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o tramite la cessione del credito a terzi, come le banche o le società di finanziamento.

L’Ecobonus al 110% rappresenta un’opportunità interessante per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici residenziali, oltre a fornire un notevole incentivo fiscale per chi effettua tali investimenti. Tuttavia, è importante notare che la normativa può cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare un esperto fiscale o legale per comprendere appieno le condizioni e i requisiti specifici in vigore nel momento in cui si intende usufruire dell’Ecobonus.

Per chi dice di avere un po’ di condomini ai quali proporre l’efficientamento energetico gratuitamente.
Poniamo caso che il condominio decida di fare questi lavori con ECOBONUS 110%.

Sappiate che prima di avviare le operazioni propedeutiche alla detrazione fiscale il tecnico deve ASSEVERARE, pena sanzioni, per l’intero fabbricato e ogni singola unità, la regolarità urbanistica dell’immobile.

Avete tutte le verande in regola?

Avete il vostro appartamento uguale a come ve lo ha consegnato il costruttore o il venditore?

Non avete fatto ampliamenti e cambi di destinazione d’uso?

Quando avete fatto lavori interni li avete comunicati al Comune?

E avete denunciato la variazione al catasto?
Tutto questo non sulla parola ovviamente, ma carte alla mano con tanto di sopralluoghi (da pagare) ed eventuale regolarizzazione di tutte le variazioni non comunicate al Comune e al Catasto (da pagare anche queste) sempre che siano sanabili.
Bene, si può fare.

Uno studio di Architettura applicando un’adeguata parcella vi regolarizza gli abusi perpetrati nel tempo. Poi consegna il fascicolo alla ditta che li dà al consorzio che si occuperà di iniziare la procedura per accedere alla detrazione. Il tutto per iniziare i lavori che devono finire entro il 31 Dicembre 2021.
PS: se nelle verande sono presenti servizi (wc, cucine ecc.)  lo dite voi agli altri bravi condomini che il tecnico non può asseverare la conformità dell’edificio in quanto nel vostro appartamento ci sono abusi NON SANABILI?

Quante cucine e bagni ci sono dentro le verande?

Quante porzioni di prospetto avete buttato giù per farvi la cucina soggiorno open space? Siete disposti a ripristinare lo stato dei luoghi per l’efficientamento energetico dell’edificio.

Se volete sistemare tutti questi abusi mi potete CONTATTARE!

Se invece conoscete un tecnico che assevera tutto ciò, fatemi sapere che lo contatto io!

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Ecobonus 2020 al 110%

L’Ecobonus al 110% è una misura fiscale introdotta in Italia nel 2020 per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali. Questo incentivo fiscale è stato reso disponibile attraverso il Decreto Rilancio, che è stato approvato per affrontare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dell’Ecobonus al 110%:

  1. Detrazione Fiscale al 110%: L’Ecobonus al 110% consente di detrarre il 110% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici residenziali direttamente dall’imposta sul reddito.
  2. Tipi di Interventi: Gli interventi ammissibili includono miglioramenti dell’efficienza energetica (ad esempio, isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di pannelli solari) e interventi sismici (ad esempio, il consolidamento strutturale).
  3. Aumento di Classe Energetica: Per ottenere il massimo beneficio, gli interventi devono portare l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe energetica A.
  4. Pagamento tramite Cessione del Credito: È possibile ottenere il rimborso dell’Ecobonus in forma di sconto sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o tramite la cessione del credito a terzi, come le banche o le società di finanziamento.
  5. Bonus Mobili: È previsto anche un bonus aggiuntivo del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da abbinare all’intervento principale.

L’Ecobonus al 110% è stato introdotto come misura temporanea in risposta all’emergenza pandemica, ma la sua validità potrebbe essere stata estesa o modificata nel tempo. È importante verificare la normativa fiscale attuale e consultare un esperto fiscale o legale per comprendere appieno le condizioni e i requisiti specifici in vigore nel momento in cui si intende usufruire dell’Ecobonus.

Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che rendono molto complicata la lettura dei provvedimenti. È il caso della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di miglioramento energetico (c.d. ecobonus).

In particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di discussione di natura tecnica. In questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.

Ecobonus 2020: a quanto ammonta
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus 2020: interventi e tetti di spesa
In riferimento alla sola parte che riguarda l’efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al 110%:

gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da rispettare
Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti minimi
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, questo comma aveva previsto l’emanazione di uno o più decreti e nelle more (e ad oggi siamo nelle more) l’applicazione:

del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
L’art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:

gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto stesso e per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al decreto stesso. Per interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi di installazione di pannelli solari quelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
L’art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare (ci auguriamo non tramite perizia giurata) il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).

Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per il tecnico
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Ecobonus 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l’unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Le Mani Sulla Città 1963 – Francesco Rossi – Raffaele la Capria

“Le mani sulla città” è un film italiano del 1963 diretto da Francesco Rosi. Questo film è uno dei capolavori del regista e tratta temi politici e sociali legati all’urbanizzazione e alla speculazione edilizia in Italia durante gli anni ’60.

Il film è noto per il suo realismo e la sua denuncia delle pratiche corrotte e amorali legate all’edilizia e all’espansione delle città. La storia si concentra su un consiglio comunale di una città italiana in cui si discute la destinazione di alcune aree urbane, e mette in evidenza il conflitto tra gli interessi finanziari dei costruttori e il benessere pubblico.

Il film è stato scritto da Raffaele La Capria, uno scrittore e sceneggiatore italiano noto per il suo contributo alla letteratura e al cinema italiano. “Le mani sulla città” è stato un importante lavoro collaborativo tra il regista Rosi e La Capria, ed è stato acclamato per la sua denuncia sociale e la critica politica.

Il film è un esempio notevole del cinema italiano impegnato socialmente e ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua potenza narrativa e il suo impegno sociale. È considerato uno dei film più importanti del cinema italiano del periodo e ha contribuito a consolidare la reputazione di Francesco Rosi come regista di spicco nel panorama cinematografico italiano.

Film di denuncia sulla spietata corruzione e speculazione edilizia dell’Italia degli anni 60, un film attuale non è veramente cambiato niente, film, che dovrebbe essere proiettato in tutte le scuole, ed in prima serata su tutti i canali, per far capire alle nuove generazioni cosa hanno fatto i nostri nonni e come hanno distrutto città bellissime d’Italia. Potevamo diventare ancora più grandi in quegli anni, salvando il nostro paesaggio…. ma l’avidità, la corruzione, la speculazione resta sempre un tema attuale nella nostra bella Italia e la mancanza dello stato hanno creato questi risultati!

«I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce.»

https://youtu.be/Qb4ae1Qa-H0

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EDILIZIA E LAVORI PRIVATI, SOSPENSIONE TERMINI PERMESSI, INIZIO FINE LAVORI

Ecco alcune informazioni generali sull’edilizia e sui lavori privati:

  1. Permessi edilizi: In molte giurisdizioni, è richiesta l’approvazione e il rilascio di permessi edilizi prima di iniziare qualsiasi lavoro di costruzione o ristrutturazione su una proprietà privata. Questi permessi sono emessi dalle autorità locali o comunali e possono variare a seconda del tipo di lavoro e delle leggi locali.

  2. Progettazione: La progettazione di un edificio o di lavori di ristrutturazione è un passo fondamentale. Può coinvolgere architetti, ingegneri strutturali e altri professionisti edili. È importante pianificare il progetto in modo dettagliato e conforme alle normative edilizie locali.

  3. Appaltatori: Spesso, è necessario assumere appaltatori edili qualificati per eseguire i lavori. È importante selezionare appaltatori affidabili e assicurarsi che siano autorizzati e assicurati.

  4. Ispezioni e Approvazioni: Durante e dopo i lavori, potrebbero essere necessarie ispezioni da parte delle autorità locali per verificare la conformità alle normative edilizie. È importante rispettare questi processi e ottenere le approvazioni necessarie.

  5. Sicurezza: La sicurezza è una priorità nei lavori edili. Assicurati che il cantiere sia sicuro per i lavoratori e che vengano seguite le normative sulla sicurezza sul lavoro.

  6. Documentazione: Mantieni un registro accurato di tutti i documenti relativi al progetto, compresi i permessi, i contratti, i preventivi e le fatture.

  7. Tempi e Costi: I lavori edili possono richiedere più tempo e costi più elevati del previsto. È importante essere preparati per eventuali ritardi o imprevisti.

  8. Ecologia: Negli ultimi anni, la sostenibilità ambientale è diventata un elemento importante nell’edilizia. Verifica se ci sono incentivi o requisiti relativi all’efficienza energetica e all’impatto ambientale dei tuoi lavori.

  9. Leggi e Normative Locali: Le leggi e le normative edilizie possono variare notevolmente da una regione all’altra. È importante informarsi sulle specifiche normative locali che si applicano al tuo progetto.

Per affrontare un progetto edilizio in modo efficace, è consigliabile cercare la consulenza di professionisti del settore, come architetti, ingegneri edili e avvocati specializzati in diritto edilizio, per assicurarsi che tutto venga fatto in conformità alle leggi e alle regolamentazioni locali.

La sospensione dei termini per i permessi edilizi può avvenire in situazioni eccezionali o di emergenza, come ad esempio durante la pandemia di COVID-19 o in altre circostanze straordinarie. Questa sospensione può essere implementata dalle autorità locali, regionali o nazionali per fornire maggiore flessibilità ai proprietari di immobili e ai professionisti del settore edilizio.

Ecco alcuni esempi di situazioni in cui potrebbero essere sospesi i termini per i permessi edilizi:

  1. Emergenza Sanitaria: Durante una pandemia o un’altra emergenza sanitaria, le autorità possono sospendere i termini per i permessi edilizi per garantire che le attività edilizie non subiscano interruzioni significative.

  2. Emergenza Naturale: In seguito a catastrofi naturali come terremoti, alluvioni o incendi, i termini per i permessi edilizi possono essere sospesi per consentire la ricostruzione e le riparazioni più rapide.

  3. Cambiamenti nella Legge: In alcuni casi, i cambiamenti nella legislazione o nei regolamenti edilizi possono comportare la sospensione dei termini per i permessi per permettere agli interessati di adeguarsi alle nuove normative.

  4. Progetti di Interesse Pubblico: Per progetti di particolare interesse pubblico, come quelli legati all’infrastruttura critica o alla creazione di posti di lavoro, le autorità possono adottare misure speciali per accelerare i processi di approvazione.

È importante notare che la sospensione dei termini per i permessi edilizi è di solito temporanea e può variare in base alle circostanze specifiche e alle decisioni delle autorità competenti. Durante tali periodi, è essenziale rimanere informati e seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità locali o regionali per comprendere appieno le condizioni e i requisiti in vigore nella tua area specifica.

La sospensione dei termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi può essere implementata in situazioni eccezionali o di emergenza, come spiegato precedentemente per i permessi edilizi. Tali sospensioni possono essere decise dalle autorità locali, regionali o nazionali per affrontare situazioni specifiche, come pandemie, catastrofi naturali o altri eventi straordinari, che potrebbero avere un impatto sui progetti di costruzione e sul rispetto delle scadenze.

Durante tali periodi di sospensione, i lavori edilizi potrebbero essere temporaneamente interrotti o potrebbero non essere soggetti a sanzioni per eventuali ritardi nella loro conclusione. Tuttavia, è importante tenere presente che queste sospensioni sono di solito temporanee e che, una volta scadute, è possibile che i termini per l’inizio e la fine dei lavori debbano essere rispettati.

Per quanto riguarda la sospensione dei termini per l’inizio e la fine dei lavori in una specifica area o progetto, è fondamentale consultare direttamente le autorità locali o regionali competenti o l’ufficio edilizio del comune in cui si trova l’immobile. Solo le autorità competenti possono fornire informazioni aggiornate sulle sospensioni dei termini e le disposizioni specifiche che si applicano alla tua situazione.

Con la conversione in legge del D.L. 18/2020 sono introdotte importanti indicazioni sui termini di validità di permessi di costruire, SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, termini di inizio e fine lavori, convenzioni di lottizzazione, ecc.

Il Senato ha approvato la conversione in legge del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), che ora è in attesa di ratifica finale da parte della Camera.

L’art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. (si vedano in proposito: Sospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: interpretazioni, chiarimenti ed esempiSospensione termini procedimenti amministrativi per emergenza Covid-19: proroga al 15 maggio).

Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
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Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.

Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Se hai domande specifiche o hai bisogno di informazioni dettagliate su un particolare progetto o area geografica, ti consiglio di consultare le autorità locali competenti o professionisti del settore edilizio.

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L’ARCHITETTO AI TEMPI DELLA QUARANTENA IN CASA

Anche se leggermente rallentati i lavori dello studio non si fermano: “Sto lavorando a tutte quelle attività preparatorie e di impostazione del lavoro, in modo da essere pronto a ripartire, speriamo il prima possibile”.
La tragedia del contagio e la visione delle tante vittime, in questo momento giustamente, tende ad oscurare le ricadute economiche, ma soprattutto le conseguenze che la paralisi da coronavirus avrà sulle professioni, e ovviamente sugli architetti.
Dal 9 marzo sono in quarantena, è trascorso un mese, non si sa ancora quando potremo uscire di casa, mentre ci rassegniamo a un vago “tra qualche mese”
I cantieri in corso li ho chiusi per la maggior parte, mentre quelli che vanno avanti stanno subendo dei rallentamenti importanti. Questo è un periodo in cui sarebbero dovuti partire molti progetti. Ovviamente la pandemia mi ha incasinato i piani. Sto riprogrammando il mio lavoro per i prossimi mesi, sperando che allora la situazione sia molto meno grave di quella attuale.
 
Ma per quanto riguarda il lavoro quotidiano non è cambiato molto i clienti continuano a chiamare….

Immagine di copertina: disegno di Tommaso Balladore

L’architetto, come molti altri professionisti, ha affrontato sfide uniche durante la quarantena e il periodo di isolamento a casa. Ecco alcune considerazioni su come un architetto può trascorrere il tempo durante la quarantena:

  1. Lavoro Remoto: Molte attività di progettazione e pianificazione possono essere svolte da remoto. Gli architetti possono continuare a lavorare su disegni, piani, modelli digitali e comunicare con i clienti e i collaboratori tramite videoconferenze e strumenti di collaborazione online.
  2. Studio Domestico: Un architetto può sfruttare il tempo a casa per sviluppare nuovi progetti o affinare le proprie competenze di progettazione. Potrebbe anche utilizzare questo periodo per fare ricerche o sperimentare con nuovi concetti e idee.
  3. Formazione e Aggiornamenti: La quarantena può essere un’opportunità per partecipare a corsi online, webinar o seminari web per migliorare le proprie competenze o rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nell’architettura e nella progettazione.
  4. Organizzazione: L’architetto può dedicare tempo a organizzare i propri progetti e documenti, digitalizzare documenti cartacei, creare sistemi di archiviazione digitali efficienti e pianificare il lavoro futuro.
  5. Ispirazione: Anche se confinati a casa, gli architetti possono trovare ispirazione osservando opere di architettura online, leggendo libri o riviste di design o esplorando opere d’arte e cultura che possono influenzare il loro lavoro.
  6. Mantenimento delle Reti Professionali: Anche se fisicamente isolati, gli architetti possono mantenere e sviluppare le loro reti professionali attraverso social media, forum online e partecipazione a comunità virtuali di architetti.
  7. Progetti di Casa: Se l’architetto è a casa propria, può essere un buon momento per affrontare progetti di ristrutturazione o miglioramento della propria casa. Questo può essere un modo per applicare le proprie competenze e creare uno spazio più funzionale e piacevole.
  8. Meditazione e Benessere: La quarantena può essere stressante, quindi prendersi del tempo per praticare la meditazione, lo yoga o altre attività di benessere può aiutare a mantenere un equilibrio mentale e fisico.

In sintesi, anche se l’architetto può essere limitato nell’accesso ai luoghi di lavoro e ai cantieri durante la quarantena, ci sono ancora molte opportunità per lavorare, imparare e crescere professionalmente e personalmente. La creatività e l’adattabilità sono importanti, e un architetto può trovare modi innovativi per continuare a fare progressi nella propria carriera durante questo periodo.

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