Nuovo Testo Unico L.R. 16/2016 – Riammesso l’art. 20 della L.R. 04/2003

Il Comune di Palermo ha recentemente riammesso lo strumento dell’art. 20 della L.R. 04/2003 con il quale previa comunicazione si possono realizzare chiusure di terrazze di collegamento tra fabbricati, copertura di spazi interni su aree private (tettoie, pensiline, gazebo ed altre cose) e chiusura a veranda di balconi con strutture precarie.

Ovviamente le verande devono rispettare i requisiti di legge: principalmente non devono essere prospicienti pubblica via e non devono avere un cambio di destinazione d’uso all’interno, non sono ammesse cucine e wc e non si può demolire/rimuovere alcuna parte del prospetto compreso gli infissi.

Tuttavia, sembra che ci sia stata una modifica legislativa riguardante l’articolo 20 della Legge Regionale (L.R.) 4/2003 in Sicilia. Questo tipo di cambiamenti possono avere un impatto significativo sulla normativa edilizia e urbanistica in una regione.

Se desideri ottenere informazioni dettagliate sull’effetto e sull’applicazione di questa modifica, ti consiglio di consultare direttamente il testo legale aggiornato del Nuovo Testo Unico della Regione Siciliana del 2016 o di rivolgerti a un professionista legale, come un avvocato o un consulente legale specializzato in diritto edilizio, che può fornirti informazioni precise sulla legislazione attuale e le sue implicazioni.

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