Art. 20 della l.r. 4/2003 tettoie e verande

L’articolo 20 della Legge Regionale della Sicilia n. 4 del 2003 riguarda le “Tettoie e Verande” ed è stato emesso per disciplinare le norme relative a queste strutture nella regione siciliana. Tieni presente che le leggi regionali possono subire modifiche nel tempo, quindi è importante verificare la versione attuale e eventuali modifiche alla legislazione vigente.

Senza ulteriori dettagli o informazioni specifiche sull’articolo 20 della L.R. 4/2003, non posso fornire una spiegazione dettagliata. Tuttavia, questo articolo probabilmente stabilisce norme e requisiti relativi alla costruzione e all’utilizzo di tettoie e verande in Sicilia. Questi requisiti potrebbero riguardare dimensioni, materiali, distanze dalle proprietà limitrofe, e altri aspetti legati alla sicurezza, all’urbanistica e all’architettura.

1. Ambito di applicazione dell’art. 20 della l.r. 4/2003.

Chiusura perimetrale e nuova copertura. Breve nota a Tar Catania sent. 703/2021.

L’art. 20 della l.r. 4/2003 disciplina:

a) la chiusura di verande o balconi con strutture precarie;

b) la chiusura di terrazze di collegamento;

c) la chiusura di terrazze (non di collegamento) purché non superiori a mq. 50;

d) la copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) con strutture precarie.

Ai sensi di legge, inoltre, “sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”; inoltre, si definiscono verande “tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati”; sono assimilate alle verande “le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private”.

Per lo più, ma non sempre, si tratta di interventi di chiusura perimetrale di volumi già delimitati superiormente da una (legittima) preesistente copertura; come nei casi di chiusura di balconi (tranne quelli dell’ultimo piano) o di tettoie già esistenti.

In taluni altri casi, può trattarsi di interventi relativi a spazi in cui ciò che manca è proprio la copertura superiore: tale è il caso degli spazi interni, già interamente perimetrati.

Vi sono poi delle ipotesi in cui mancano sia la copertura superiore, sia una o anche due delimitazioni laterali (in ipotesi di superficie quadrilaterale): è il caso delle terrazze di collegamento, in cui ciò che può essere chiuso è la porzione di lastrico solare interposta tra almeno due corpi di fabbrica (legittimamente) preesistenti.

Infine, vi è il caso delle semplici terrazze (diverse da quelle di collegamento), in cui la chiusura è consentita ove la superficie interessata non sia superiore a mq. 50; solo in questo caso la struttura precaria può concernere sia la copertura superiore che tutti i lati perimetrali.

Vanno considerati a parte i casi per legge “assimilati alle verande”: si tratta di interventi in cui si realizza la sola copertura superiore, ed eventualmente alcuni lati perimetrali, ma a condizione che almeno uno di essi resti aperto.

E’ stato osservato, altresì, che è ragionevole desumere – dalla necessaria precarietà delle strutture utilizzate e dalla loro facile rimovibilità, oltre che da una considerazione teleologica delle disposizioni in esame – che, anche nei casi in cui non sia posta una specifica limitazione quantitativa dalla norma, le strutture realizzabili in base all’art. 20 citato devono essere di limitato impatto, avuto anche riguardo all’edificio su cui insistono.

In proposito, sembra utilizzabile, tra i parametri di valutazione da applicare ai singoli casi, anche la surriferita misura di superficie indicata nella legge (50 mq.), il cui ragionevole multiplo andrà considerato, come parametro limitativo, anche per tutti gli altri interventi.

È ovvio, infatti, che interventi assai più estesi si realizzino con strutture adeguatamente proporzionate e, perciò, non precarie e di più difficile rimozione, tanto da esulare dal corretto ambito applicativo delle disposizioni in esame, specialmente in riferimento al citato art. 20 (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. riun., 3 settembre 2015, n. 771).

Va infine evidenziato che tra le norme di sicurezza che devono essere rispettate – anche per quanto riguarda le opere realizzabili ex art. 20 della legge in commento – sono ricomprese quelle che impongono, nei congrui casi, la denuncia al Genio civile, mediante deposito del progetto presso il relativo ufficio ovvero la previa autorizzazione in zone sismiche (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. riun., 23 ottobre 2020, n. 275; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. riun., 7 luglio 2016, n. 806; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. riun., 7 agosto 2014, n. 843).

2. Opere precarie: definizione e classificazione.

Breve commento a Tar Catania sent. 1239/2021.

L’art. 20 della l.r. 4/2003 individua due requisiti sufficienti e necessari per la riconduzione delle opere alle fattispecie positivamente disciplinate:

a) la precarietà delle opere;

b) la collocazione su qualunque superficie già esistente su balconi e terrazze.

Nella sentenza in commento il Tar Catania, quanto al luogo di collocazione delle verande e al concetto stesso di veranda, ha ritenuto che “il Legislatore con il termine chiusura di verande non ha utilizzato un linguaggio adeguatamente tecnico, ma che ha comunque inteso riferirsi alla possibilità di chiudere con strutture precarie i volumi aperti almeno da un lato (o “semiaperti” almeno su un lato, se delimitati da ringhiere, muretti, balaustre o parapetti), già dotati di copertura; con la norma in esame, il Legislatore regionale si è spinto oltre, avendo espressamente sancito la possibilità di realizzare la “chiusura” anche di semplici “terrazze”. Ha quindi specificato che “… poiché la differenza fra “veranda” e “terrazza” (che funzionalmente si connotano, sia l’una che l’altra, come “continuazioni esterne” dell’abitazione, pavimentate in modo da assicurare la calpestabilità del suolo in condizioni di comodità e di fruibilità analoghe a quelle degli interni), consiste proprio nel fatto che con il termine “veranda” si intende un volume comunque di per sé già coperto, mentre con il termine “terrazza” – genericamente predicato – può intendersi anche una superficie calpestabile “scoperta” o “a cielo aperto” (fermo restando che entrambe sono delimitate, sugli “affacci”, da ringhiere, balaustre, parapetti, muretti, fioriere o altre opere volte a definirne i contorni), non resta che concludere che con il sommario riferimento alla “chiusura” di “terrazze” il Legislatore abbia inteso affermare il diritto di realizzarne, seppur sempre e comunque con strutture precarie, anche la “copertura”.

Sempre che, beninteso, la terrazza sia urbanisticamente “regolare” (siccome prevista dal progetto originario e realizzata in attuazione ad esso, o quantomeno esistente e catastalmente rinvenibile fin ab origine) e non sia stata realizzata, invece, in epoca successiva all’ultimazione delle opere di costruzione dell’edificio, abusivamente ed al surrettizio scopo di trasformare in “veranda” – gabellandola per originaria “terrazza” – una qualsiasi area di sedime attigua all’edificio.

In conclusione, con l’art. 20 della l.r. n. 4 del 2003, il Legislatore ha inteso consentire la trasformazione in verande, mediante strutture precarie ed entro il limite di superficie stabilito:

– sia di volumi e/o terrazze già coperti (aperti o semiaperti da almeno un lato);

– sia di terrazze “scoperte”.

E ciò sia al piano terra che ai piani superiori degli edifici …”.

3. Realizzazione tettoia di rilevanti dimensioni. Occorre il permesso di costruire?

Breve nota a Tar Palermo sent. 2483/2021.

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.

Tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico. Alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una “nuova costruzione” assoggettata al regime del permesso di costruire (v. Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2019, n. 904; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 14-05-2020, n. 1802; T.A.R. Napoli, sez. III, 19/02/2019, n.945; T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 6107/2018).

Fonte sito: https://urbanisticainsicilia.it/tettoie-e-verande-in-sicilia-chiusura-perimetrale-precarieta-e-dimensioni/

Se hai bisogno di informazioni più specifiche sull’articolo 20 della L.R. 4/2003 o su come tali disposizioni possono influire sulla tua situazione o progetto, ti consiglio di consultare un professionista del settore edilizio o un avvocato specializzato in diritto edilizio. Questi esperti saranno in grado di fornirti una consulenza accurata basata sulla legislazione attuale e sulla tua situazione specifica.

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