Terzo Condono edilizio e diniego automatico

Il “Terzo Condono edilizio” in Sicilia si riferisce a una normativa che potrebbe permettere la regolarizzazione di alcune situazioni di abuso edilizio. Tuttavia, è importante sottolineare che la legislazione può cambiare nel tempo, e le condizioni e i requisiti specifici possono variare a seconda delle leggi regionali o locali in vigore.

Nel contesto di un possibile “Terzo Condono edilizio” in Sicilia o in qualsiasi altra regione italiana, è importante consultare direttamente le autorità locali o regionali competenti e cercare il supporto di un professionista legale o di un esperto del settore edilizio per ottenere informazioni aggiornate e comprenderne i dettagli specifici.

Per quanto riguarda il “diniego automatico”, le autorità possono respingere le richieste di sanatoria edilizia se non vengono soddisfatti i requisiti o le condizioni previste dalla legge. Ad esempio, se la costruzione in questione non è eleggibile per la regolarizzazione in base alle norme vigenti o se la documentazione presentata non è completa o accurata, potrebbe verificarsi un rifiuto. Tuttavia, i dettagli esatti sui motivi per cui una richiesta di sanatoria edilizia potrebbe essere respinta dipenderanno dalla legislazione specifica in vigore e dalle circostanze individuali del caso.

Non sono sanabili gli aumenti volumetrici nell’ambito del terzo condono edilizio: lo ha ribadito con una recente sentenza la sesta sezione del Consiglio di Stato

Non sono sanabili gli aumenti volumetrici nell’ambito del terzo condono edilizio. Lo ha ribadito con una recente sentenza la sesta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1182 del 03.02.2023), precisando che il Comune, stante il divieto di sanatoria, non è tenuto neppure a specificare nel provvedimento di diniego la natura del vincolo che osta al rilascio del condono.

Il caso

La vicenda trae origine dal rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un’autorimessa interrata. In fase di esecuzione dei lavori, il proprietario, modificando la quota di imposta del solaio dell’autorimessa, aveva realizzato invece due unità immobiliari sulla copertura di quest’ultima. Munito di certificato di destinazione urbanistica dell’area, dalla quale non risultava alcun vincolo di inedificabilità, egli aveva presentato al Comune tre istanze di condono in base al Dl. 269/2003 (terzo condono edilizio) per sanare le nuove costruzioni prive di titolo abilitativo e le modifiche costruttive apportate all’autorimessa. Il Comune tuttavia aveva respinto le tre istanze di condono, adducendo a motivo del diniego la presenza di un non meglio specificato vincolo ambientale.

Il TAR, adito dal proprietario contro i dinieghi, aveva confermato la decisione negativa del Comune, ritenendo che sull’area insistesse un vincolo idrogeologico, vincolo diverso da quello menzionato nei dinieghi. Inoltre il proprietario lamentava di aver presentato la domanda di condono dopo aver verificato che nel certificato di destinazione urbanistica dell’area non fosse menzionato alcun vincolo.

La questione è stata esaminata dal Consiglio di Stato.

Terzo condono edilizio, diniego di sanatoria e vincoli di inedificabilità

Preliminarmente il Collegio ha evidenziato come la disciplina del terzo condono edilizio non ammetta la possibilità di sanare opere che comportino la realizzazione di nuova volumetria, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, tanto relativo quanto assoluto. Pertanto, per i Giudici di Palazzo Spada non sarebbe rilevante stabilire quale tipo di vincolo (se ambientale o idrogeologico) fosse esattamente richiamato nei provvedimenti di diniego, dal momento che in ogni caso la presenza di un vincolo paesaggistico avrebbe reso inammissibile la sanatoria.

Per di più i Giudici d’appello ritengono verosimile che il proprietario fosse a conoscenza del tipo di vincolo gravante sull’area, perché davanti al TAR egli stesso aveva prodotto una cartografia per dimostrare come l’immobile fosse ubicato oltre la fascia costiera dei trecento metri dalla linea di battigia di un fiume.

L’assenza di menzione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica non è stata considerata rilevante dal Consiglio di Stato, perché detto certificato “ha carattere meramente dichiarativo della regolamentazione cui è soggetta una determinata area”. L’appello del proprietario è stato dunque rigettato.

Per avere informazioni precise sulla situazione attuale in Sicilia e per comprendere meglio il motivo di un possibile rifiuto, ti consiglio vivamente di rivolgerti a un legale specializzato ad un tecnico professionista o alle autorità locali competenti.

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