Architetto iunior a Palermo – Alessandro Troia

Studio di architettura e consulenza tecnica specializzata a Palermo

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Condono edilizio per gli abusi “ante-1967” ?

Il condono edilizio, o sanatoria edilizia, è un provvedimento legislativo che permette ai proprietari di immobili di regolarizzare situazioni di abuso edilizio o di violazione delle normative edilizie preesistenti. Tuttavia, le condizioni e i requisiti per l’applicazione di un condono edilizio possono variare notevolmente da una giurisdizione all’altra e possono essere definiti in base alla legislazione locale o nazionale.

La menzione “ante-1967” potrebbe fare riferimento a un periodo specifico in cui sono state apportate delle modifiche alle leggi edilizie o alle normative urbanistiche in una determinata area. In alcuni casi, le leggi sulla sanatoria edilizia possono prevedere disposizioni speciali per le costruzioni realizzate prima di una determinata data, ma ciò dipende dalla legislazione specifica del luogo in cui si trova l’immobile.

Per ottenere informazioni precise sulla possibilità di applicare un condono edilizio per gli abusi “ante-1967”, è importante consultare le leggi edilizie locali o nazionali e le autorità competenti nella tua area. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere consulenza specifica sulla tua situazione e comprendere appieno i requisiti e le procedure che potrebbero essere applicabili nella tua giurisdizione.

Un condono edilizio – e forse qualcosa di più, un’amnistia – per tutto quello che è successo fino al 1° settembre 1967. Pensa che ti ripensa è questa la soluzione escogitata dal Tavolo tecnico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (cioè il ministero delle Infrastrutture di Paola De Micheli) per risolvere una questione effettivamente ingarbugliata. L’idea, invero mai sentita, di fare l’ennesimo condono è contenuta all’articolo 39 della bozza dell’atteso Testo unico sull’edilizia (dovrebbe chiamarsi “Codice delle costruzioni”) che i tecnici del ministero stanno discutendo da luglio e che Il Fatto ha potuto leggere.

Dice così: “Sono da considerarsi legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti e ultimati prima del 1° settembre 1967 (…), ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente”. Basta avere la documentazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori e tanti saluti: tutto “legittimo”. Come si vede, non è nemmeno una sanatoria ex post, si cancella proprio l’idea che ci fosse qualcosa che non andava. Maglie talmente larghe che potrebbero consentire nuova vita persino a diversi “ecomostri”: è appena il caso di ricordare che è negli anni Sessanta che inizia lo sfregio massivo del territorio.

La data da cui far partire il condono non è ovviamente scelta a caso: è quella dell’entrata in vigore della “legge Ponte”, che ha previsto che per costruire qualcosa in tutto il territorio comunale bisognava munirsi di apposita licenza edilizia. Fino ad allora aveva regnato, per così dire, la legge urbanistica del 1942 che però si occupava sostanzialmente solo dei centri abitati. A complicare il tutto, il fatto che alcuni Comuni avevano un proprio regolamento edilizio, a volte persino anteriore al 1942. Ne è derivata, nonostante i plurimi condoni già varati a partire dagli anni Ottanta, una immane produzione di contenzioso legale tra le amministrazioni pubbliche e i privati e anche tra i privati: per lungo tempo, sbagliando, in molti hanno considerato automaticamente sanato – grazie a una lettura errata di una legge del 1985 – tutto il patrimonio immobiliare precedente al 1967, ma non è così. Questo ha effetto, ovviamente, sulle compravendite immobiliari e, quanto al futuro, sulla possibilità di richiedere il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie, di cui ovviamente edifici o appartamenti così vecchi hanno più che bisogno. Per capire quanto conti questo che può apparire un dettaglio: il superbonus dovrebbe essere gran parte – circa la metà – dei 70 miliardi destinati alla “transizione verde” nel Recovery Plan italiano.

È da questo contesto che nasce il colpo di spugna definitivo: va detto che, magari non condivisibile, ma si tratta di una soluzione definitiva. Curioso che la proposta che oggi il ministero delle Infrastrutture mette nero su bianco nella sua bozza, sia stata avversata dai governi di centrosinistra solo pochi anni fa: all’inizio del 2015, esecutivo Renzi, Palazzo Chigi trascinò alla Consulta la Toscana per una normativa anche meno estensiva (il condono valeva solo fuori dai centri abitati). A questo proposito, e visto che anche l’Emilia Romagna aveva provato il colpaccio recentemente (e non parliamo della Campania), non c’è da aspettarsi che le Regioni si oppongano deliberando norme più restrittive nel caso passi l’impostazione del ministero di Paola De Micheli.

Certo, la norma proposta si muove sul filo della giurisprudenza costituzionale: insistere coi condoni, scrisse la Corte nel 1995, “finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio”; nel 2004 però, pur ribadendo queste critiche, la Consulta escluse “l’illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte”. Va detto che il nuovo Testo unico interviene anche sui meccanismi di sanatoria già vigenti tentando, ma in maniera assai più sfumata, di allargarne le maglie: operazione che non piacerà a tutti, ma assai più accettabile se si pensa che molto contenzioso è riferibile a violazioni anche piccolissime ad esempio nelle volumetrie.

di Marco Palombi

Fonte Il Fatto Quotidiano

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Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso

Le normative relative alle tettoie e ai gazebo in Sicilia, così come in qualsiasi altra regione italiana, possono variare a seconda del comune specifico in cui si trova la struttura e delle normative locali o regionali in vigore. In alcune circostanze e in base alla legislazione locale, potrebbe essere possibile installare tettoie o gazebo senza richiedere un permesso specifico, ma è importante valutare attentamente la normativa e le leggi locali prima di procedere.

Le normative locali possono influire su diversi aspetti relativi a tettoie e gazebo, tra cui le dimensioni, i materiali utilizzati, la posizione e l’utilizzo previsto. È importante verificare se esistono normative specifiche nel comune in cui desideri installare una tettoia o un gazebo e rispettarle rigorosamente.

In ogni caso, per avere una risposta definitiva e precisa sulla possibilità di installare tettoie o gazebo senza permesso nella tua specifica area della Sicilia, ti consiglio di contattare direttamente l’ufficio urbanistico del comune in questione. Gli esperti locali saranno in grado di fornirti le informazioni più aggiornate e pertinenti sulla normativa edilizia locale e su eventuali procedure o requisiti necessari per l’installazione di queste strutture.

Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso: basta non usare cemento e mattoni

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa

C’era una volta il mito del glossario unico dell’edilizia: regole valide in tutta Italia sui permessi necessari per realizzare piccoli o grandi interventi di manutenzione o costruzione. Un obiettivo che evidentemente non regge alla prova della realtà. L’ultima prova arriva dalla Sicilia, dove il Consiglio di giustizia amministrativa (l’equivalente locale del Consiglio di Stato) ha precisato una volta per tutte che le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d’Italia non si applicano sull’Isola, in forza di una speciale norma derogatoria.

Il caso nasce dalla decisione di un cittadino di ricorrere contro l’ordine del Comune di Milazzo (Me) di rimuovere una maxi-tettoia realizzata al settimo piano di un fabbricato. Motivo? La mancanza di un permesso ad hoc.

Con la sentenza n. 275 /2020 del 23 ottobre il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione al Comune, ma solo perchè il proprietario non si era premurato di ottenere l’autorizzazione del Genio civile a realizzare l’opera in zona sismica. Per il resto, invece, l’opera sarebbe stata perfettamente in regola. In Sicilia, infatti, vige una norma che consente di escludere la richiesta di permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di superficie coperta.

In base a queste disposizioni, viene spiegato nella sentenza, «è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma».

Stabilito questo si tratta di capire come venga declinato il concetto di precarietà in Sicilia. Ed è qui che emergono altre differenze-chiave con il resto del Paese. La stessa norma di prima (art. 20 della legge regionale n. 4/2003) stabilisce infatti che «sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione».

«La testuale lettura della norma – continua la sentenza – induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie». Dunque non è, come accade altrove, la funzione dell’opera a determinare la sua precarietà (ad esempio un uso non duraturo, ma temporaneo), piuttosto il suo metodo costruttivo. «A corroborare questa tesi – argomentano i giudici – milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di precarietà, requisito indispensabile per l’operare dell’esclusione della necessità di una previa autorizzazione o concessione edilizia, e le esigenze di sicurezza».

«Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell’art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un’estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo».

Da ciò deriva che, «a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l’art. 20 non consente di derogare».

La conseguenza è che per questo tipo di interventi «la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità”), dovendo pertanto restare escluse dall’ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale – pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze (di collegamento o meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) ed alla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o “aperti almeno da un lato” – le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo» . Nel caso di specie la tettoia da circa 25 mq, autorizzabile senza permesso, era stata costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio.

Dunque: ok alle maxi-tettoie senza permesso, basta non costruirle in cemento o mattoni. Almeno in Sicilia.

A cura di Redazione https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/

per ulteriori informazioni

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ECOBONUS 110% !?

L’Ecobonus al 110%, noto anche come Superbonus o Super Ecobonus, è una misura fiscale in Italia introdotta per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali. Questo incentivo fiscale è stato introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020 e successivamente confermato e ampliato con il Decreto Sostegni nel 2021.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dell’Ecobonus al 110%:

  1. Agevolazione Fiscale: L’Ecobonus al 110% prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici residenziali. Questo significa che è possibile detrarre l’intero importo delle spese sostenute direttamente dall’imposta sul reddito.
  2. Tipi di Interventi: Gli interventi ammissibili includono miglioramenti dell’efficienza energetica (come l’isolamento termico, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di impianti fotovoltaici) e interventi sismici (come il consolidamento strutturale).
  3. Aumento di Classe Energetica: Per ottenere il massimo beneficio, gli interventi devono portare l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe energetica A.
  4. Bonus Mobili: È previsto anche un bonus aggiuntivo del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da abbinare all’intervento principale.
  5. Pagamento tramite Cessione del Credito: È possibile ottenere il rimborso dell’Ecobonus in forma di sconto sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o tramite la cessione del credito a terzi, come le banche o le società di finanziamento.

L’Ecobonus al 110% rappresenta un’opportunità interessante per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici residenziali, oltre a fornire un notevole incentivo fiscale per chi effettua tali investimenti. Tuttavia, è importante notare che la normativa può cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare un esperto fiscale o legale per comprendere appieno le condizioni e i requisiti specifici in vigore nel momento in cui si intende usufruire dell’Ecobonus.

Per chi dice di avere un po’ di condomini ai quali proporre l’efficientamento energetico gratuitamente.
Poniamo caso che il condominio decida di fare questi lavori con ECOBONUS 110%.

Sappiate che prima di avviare le operazioni propedeutiche alla detrazione fiscale il tecnico deve ASSEVERARE, pena sanzioni, per l’intero fabbricato e ogni singola unità, la regolarità urbanistica dell’immobile.

Avete tutte le verande in regola?

Avete il vostro appartamento uguale a come ve lo ha consegnato il costruttore o il venditore?

Non avete fatto ampliamenti e cambi di destinazione d’uso?

Quando avete fatto lavori interni li avete comunicati al Comune?

E avete denunciato la variazione al catasto?
Tutto questo non sulla parola ovviamente, ma carte alla mano con tanto di sopralluoghi (da pagare) ed eventuale regolarizzazione di tutte le variazioni non comunicate al Comune e al Catasto (da pagare anche queste) sempre che siano sanabili.
Bene, si può fare.

Uno studio di Architettura applicando un’adeguata parcella vi regolarizza gli abusi perpetrati nel tempo. Poi consegna il fascicolo alla ditta che li dà al consorzio che si occuperà di iniziare la procedura per accedere alla detrazione. Il tutto per iniziare i lavori che devono finire entro il 31 Dicembre 2021.
PS: se nelle verande sono presenti servizi (wc, cucine ecc.)  lo dite voi agli altri bravi condomini che il tecnico non può asseverare la conformità dell’edificio in quanto nel vostro appartamento ci sono abusi NON SANABILI?

Quante cucine e bagni ci sono dentro le verande?

Quante porzioni di prospetto avete buttato giù per farvi la cucina soggiorno open space? Siete disposti a ripristinare lo stato dei luoghi per l’efficientamento energetico dell’edificio.

Se volete sistemare tutti questi abusi mi potete CONTATTARE!

Se invece conoscete un tecnico che assevera tutto ciò, fatemi sapere che lo contatto io!

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Giacomo Serpotta

Giacomo Serpotta, il più importante stuccatore dell’Europa Barocca, Oratorio di San Lorenzo a Palermo. #giacomoserpotta #stucchi #barocco #palermo #oratoriosanlorenzo

Giacomo Serpotta (10 marzo 1652 – 27 febbraio 1732) è stato uno dei più celebri scultori e stuccatori barocchi italiani. È noto soprattutto per il suo lavoro di decorazione in stucco all’interno di alcune chiese e palazzi di Palermo, in Sicilia, durante il periodo barocco.

Serpotta è famoso per aver creato elaborati e dettagliati stucchi decorativi che adornano le chiese di Palermo. Tra le sue opere più famose ci sono gli stucchi nella Cappella di San Rosalia all’interno della Cattedrale di Palermo e nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. I suoi lavori erano caratterizzati da un grande realismo e dettaglio, spesso rappresentando putti, frutta, fiori e altri elementi ornamentali in modo molto accurato.

Il suo stile è spesso descritto come “serpottismo” ed è considerato un importante contributo al barocco siciliano. Le sue opere sono apprezzate per la loro bellezza e il loro realismo, e contribuiscono notevolmente alla ricchezza artistica e architettonica di Palermo e della Sicilia barocca. Giacomo Serpotta è considerato uno dei grandi maestri dello stucco barocco in Italia e il suo lavoro continua a essere studiato e apprezzato dagli amanti dell’arte e dell’architettura.

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Il Trittico Malvagna di Gossaert detto del Mabuse a Palazzo Abatellis

Il “Trittico Malvagna” di Jan Gossaert, noto come “Mabuse,” è un importante capolavoro dell’arte rinascimentale fiamminga. Questo trittico è conservato presso il Museo Nazionale di Palazzo Abatellis a Palermo, in Sicilia, Italia.

Il “Trittico Malvagna” è composto da tre pannelli dipinti e risale al 1510-1515 circa. L’opera rappresenta una scena religiosa, con al centro la Madonna col Bambino e ai lati i santi. Il pannello centrale mostra la Madonna con il Bambino in trono, circondata da angeli e da un corteggio di santi. I pannelli laterali raffigurano i santi Antonio Abate e Benedetto.

Jan Gossaert, noto anche come “Mabuse,” è stato un pittore fiammingo attivo nel XVI secolo ed è famoso per la sua abilità nel combinare elementi rinascimentali italiani con il suo stile fiammingo tradizionale.

Il “Trittico Malvagna” è uno dei tesori del Museo Nazionale di Palazzo Abatellis e rappresenta un’importante testimonianza dell’arte fiamminga del Rinascimento nell’Italia meridionale. Il museo ospita una vasta collezione di opere d’arte che coprono diversi periodi storici ed è un luogo di grande interesse per gli appassionati d’arte che visitano Palermo.

Il Trittico Malvagna di Gossaert detto del Mabuse a Palazzo Abatellis è considerato uno dei massimi esempi d’arte fiamminga al Mondo. #palermo #palazzoabatellis #tritticomabuse #tritticomalvagna

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Ecobonus 2020 al 110%

L’Ecobonus al 110% è una misura fiscale introdotta in Italia nel 2020 per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali. Questo incentivo fiscale è stato reso disponibile attraverso il Decreto Rilancio, che è stato approvato per affrontare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dell’Ecobonus al 110%:

  1. Detrazione Fiscale al 110%: L’Ecobonus al 110% consente di detrarre il 110% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e sismica sugli edifici residenziali direttamente dall’imposta sul reddito.
  2. Tipi di Interventi: Gli interventi ammissibili includono miglioramenti dell’efficienza energetica (ad esempio, isolamento termico, sostituzione dei serramenti, installazione di pannelli solari) e interventi sismici (ad esempio, il consolidamento strutturale).
  3. Aumento di Classe Energetica: Per ottenere il massimo beneficio, gli interventi devono portare l’edificio a migliorare di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe energetica A.
  4. Pagamento tramite Cessione del Credito: È possibile ottenere il rimborso dell’Ecobonus in forma di sconto sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o tramite la cessione del credito a terzi, come le banche o le società di finanziamento.
  5. Bonus Mobili: È previsto anche un bonus aggiuntivo del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica da abbinare all’intervento principale.

L’Ecobonus al 110% è stato introdotto come misura temporanea in risposta all’emergenza pandemica, ma la sua validità potrebbe essere stata estesa o modificata nel tempo. È importante verificare la normativa fiscale attuale e consultare un esperto fiscale o legale per comprendere appieno le condizioni e i requisiti specifici in vigore nel momento in cui si intende usufruire dell’Ecobonus.

Come, purtroppo, spesso accade in Italia, nella redazione di leggi e decreti si fa un continuo riferimento ad altre norme che rendono molto complicata la lettura dei provvedimenti. È il caso della fruizione del nuovo superbonus al 110% previsto dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi di miglioramento energetico (c.d. ecobonus).

In particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio prevede una serie di condizioni minime da rispettare, alcune delle quali sono oggetto di discussione di natura tecnica. In questo articolo proveremo ad entrare nel dettaglio di queste condizioni minime.

Ecobonus 2020: a quanto ammonta
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Ecobonus 2020: interventi e tetti di spesa
In riferimento alla sola parte che riguarda l’efficientamento energetico, il Decreto Rilancio definisce dettagliatamente anche gli interventi che possono beneficiare del nuovo superbonus al 110%:

gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 2020 al 110%: le condizioni da rispettare
Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è previsto che per i materiali isolanti utilizzati il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Ecobonus 2020 al 110%: il rispetto dei requisiti minimi
Per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, questo comma aveva previsto l’emanazione di uno o più decreti e nelle more (e ad oggi siamo nelle more) l’applicazione:

del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
L’art. 1 del DM 19 febbraio 2007 definisce:

gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto stesso e per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al decreto stesso. Per interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
gli interventi di installazione di pannelli solari quelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
L’art. 1 del DM 11 marzo 2008 prevede che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni;
sia garantito, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Ecobonus 2020 al 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Aspetto molto importante, sul quale giocheranno un ruolo fondamentale le banche, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sarà però necessaria la relazione di un tecnico abilitato che dovrà asseverare (ci auguriamo non tramite perizia giurata) il rispetto dei requisiti minimi suddetti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Enea e un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà stabilire le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative).

Ecobonus 2020 al 110% e asseverazione: le sanzioni per il tecnico
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Ecobonus 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che l’unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutive e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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