Ars, via libera al “𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼” 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗦𝗶𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: ma non passa la sanatoria in riva al mare

Per “NUOVO” condono edilizio in Sicilia  è importante notare che le leggi edilizie e urbanistiche, comprese le leggi riguardanti le sanatorie edilizie o i condoni, possono cambiare nel tempo e possono variare da una regione all’altra.

Un condono edilizio è di solito un provvedimento legislativo che consente ai proprietari di edifici di regolarizzare situazioni di abuso edilizio preesistenti, portando le costruzioni in conformità con le leggi edilizie vigenti. Tuttavia, la decisione di adottare un nuovo condono edilizio o modificarne uno esistente dipende dalle autorità regionali e locali e dalla legislazione nazionale.

Se hai domande specifiche sulla situazione attuale dei condoni edilizi in Sicilia o su eventuali nuove leggi o provvedimenti in merito, ti consiglio di consultare direttamente le autorità regionali o locali competenti, come l’Assessorato Regionale dell’Edilizia della Regione Siciliana o i comuni specifici in cui è interessato l’immobile. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere informazioni aggiornate e consulenza specifica sulla tua situazione.

Le sanatorie edilizie, o condoni, sono provvedimenti legislativi che permettono ai proprietari di immobili di regolarizzare situazioni di abuso edilizio o di violazione delle normative edilizie preesistenti. Tuttavia, la possibilità di applicare una sanatoria in riva al mare può variare significativamente da una giurisdizione all’altra e dipende dalle leggi e dalle regolamentazioni locali o regionali.

In molte località costiere, le leggi edilizie sono spesso più rigide e prevedono restrizioni specifiche per preservare l’ambiente naturale e la bellezza delle coste. Pertanto, la possibilità di applicare una sanatoria per edifici in riva al mare potrebbe essere limitata o addirittura vietata per garantire la tutela ambientale.

È fondamentale consultare le leggi edilizie locali o regionali e le autorità competenti per ottenere informazioni specifiche sulla possibilità di richiedere una sanatoria per un edificio in riva al mare nella tua area di interesse. Inoltre, è consigliabile cercare assistenza legale da professionisti esperti nel campo del diritto edilizio per ottenere consulenza specifica sulla tua situazione e comprendere appieno i requisiti e le restrizioni che potrebbero essere applicabili.

L’Assemblea regionale siciliana ha bocciato l’emendamento aggiuntivo al ddl edilizia che prevedeva la sanatoria degli immobili abusivi costruiti entro i 150 metri dalla costa prima del 1983 in Sicilia. Si tratta di tutti quegli immobili che non avevano potuto beneficiare della sanatoria nazionale del 1985. Presentato dal deputato Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima) il testo, che ha suscitato la contrarietà espressa dalle opposizioni in Aula e dal governo regionale, è stato respinto a Sala d’Ercole con votazione segreta per soli due voti: 24 i pareri contrari e 22 a favore. “Non c’era alcuna intenzione di cementificare o sanare situazioni recenti di abusivismo selvaggio in Sicilia – ha detto il presidente dell’Ars Giafranco Miccichè -. Personalmente ero favorevole perchè si voleva porre rimedio a una serie di ingiustizie. Non credo che oggi abbiamo reso un buon servizio ai siciliani”, ha concluso. Ma c’è un giallo sul voto segreto: alcuni deputati della maggioranza ne contestano l’esito.

Bocciata la norma contestata, alla fine scatta il disco verde per il ddl edilizia approvato con 27 voti favorevoli, zero contrari e 16 astenuti. La norma ha incassato il via libera dopo un iter molto travagliato in Aula testimoniata dall’astensione, al momento del voto, del Pd e del M5s. Ancora più complicata è stata l’approvazione finale della norma stralcio dell’articolo 20 che prevede una sorta di “mini-sanatoria”. Il testo che è passato con un solo voto di scarto – 23 i pareri favorevoli e 22 i contrari – è un emendamento al ddl che di fatto attiva una sanatoria edilizia per le costruzioni realizzate dove esiste un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta.

La stampa regionale, assecondando le aspre polemiche politiche che l’hanno accompagnata, ha dato risalto alla recente approvazione da parte dell’Assemblea Regionale siciliana, alla seduta del 13.07.2021 e con un solo voto di scarto, d’un “nuovo condono edilizio”, riferito ad abusi perpetrati in zone sottoposte a vincoli urbanistici c.d. relativi (che non implicano dunque l’assoluta inedificabilità dell’area di intervento).

La disposizione che ha destato tanto scalpore è l’art. 20 del disegno di legge sottoposto all’ARS e non ancora approvato, che reca modifiche alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).

In realtà, la disposizione non introduce alcun “nuovo condono edilizio”, limitandosi a fornire una interpretazione autentica (e per ciò retroattiva) della disciplina regionale che ha recepito le disposizioni statali relative al c.d. terzo condono edilizio (ed esattamente l’art. 24 della legge regionale 15/2004 che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003).

A depotenziare i rilievi mossi, v’è da dire che il Legislatore regionale, con tale disposizione interpretativa, non ha fatto altro che dare seguito ad un chiaro – benché per vero non unanime – indirizzo della giurisprudenza amministrativa regionale formatosi in materia (si vedano, fra i tanti: CGA pareri nn.291/2010, 102/2015, 545/2016; TAR Palermo, sentenza n.1209/2020; TAR Catania, sentenza n.717/2021).

A ben vedere, dunque, la nuova disposizione di legge regionale potrebbe assicurare maggiore certezza ed un certo snellimento procedimentale per la chiusura delle innumerevoli pratiche di condono ex lege 326/2003 ancora aperte presso i vari uffici tecnici comunali siciliani (evitando sperequazioni fra cittadini, senza peraltro preludere alla paventata sanatoria dei più gravi abusi edilizi o ambientali).

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