L’abuso edilizio deve essere demolito!

L’abuso edilizio è una violazione delle leggi e dei regolamenti edilizi che governano la costruzione e la ristrutturazione di edifici. Questi abusi possono includere la costruzione senza autorizzazione, la violazione dei limiti di altezza o di ingombro, l’uso improprio di terreni e molte altre situazioni in cui le normative non vengono rispettate.

La demolizione di un’opera edilizia abusiva può essere una delle misure adottate dalle autorità per far rispettare le leggi edilizie e ripristinare la legalità. Tuttavia, la decisione di demolire un edificio abusivo dipende dalle leggi locali, dalle circostanze specifiche e dalla volontà delle autorità competenti.

È importante notare che la demolizione di un edificio abusivo può avere implicazioni legali, finanziarie ed emotive significative per tutte le parti coinvolte, inclusi i proprietari dell’immobile. Pertanto, è essenziale seguire il processo legale appropriato e cercare un consiglio legale quando si tratta di casi di abuso edilizio.

In ogni caso, l’obiettivo principale è garantire che le costruzioni rispettino le normative locali per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto dell’ambiente urbano.

La posizione del proprietario incolpevole rispetto all’ordine di demolizione di abuso edilizio nella sentenza 5748/2023 del Consiglio di Stato

È legittimo l‘ordine di demolizione dell’opera abusiva rivolto all’attuale proprietario, anche se questi non è l’autore dell’illecito, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria avente carattere reale come chiarisce il Consiglio di Stato, sezione VII, 12 giugno 2023, sentenza n. 5748.
Si discuteva della legittimità di un’ordinanza di demolizione relativa ad opere edilizie di ristrutturazione edilizia realizzate senza titolo edilizio. In particolare, le opere realizzate avevano comportato modifiche di volume, sagoma in pianta, prospetti e superficie dell’immobile.

L’ordinanza, infatti, era stata notificata solamente agli attuali proprietari, nonostante l’abuso fosse stato realizzato dai precedenti proprietari dell’immobile. La censura, come si vedrà, non è stata ritenuta fondata. Né tantomeno le argomentazioni di merito sono state ritenute meritevoli di accoglimento dal TAR e dal Consiglio di Stato: non si è ritenuto condivisibile che la tamponatura di un sporto avrebbe dovuto essere qualificata come volume tecnico.

All’esito del giudizio, dunque, l’appello viene ritenuto infondato e viene confermata la sentenza di primo grado e respinta ogni pretesa dei privati.


La posizione dei proprietari incolpevoli rispetto agli abusi commessi da terzi sugli immobili di loro proprietà è diretta conseguenza del carattere di illecito permanente di carattere reale proprio degli abusi edilizi e del carattere ripristinatorio dell’ordinanza di demolizione.

In questo contesto, infatti, i proprietari dell’opera abusiva – pur non responsabili – sono soggetti comunque legittimati ed in grado di rimuoverla: da una parte, infatti, l’illecito, avendo natura permanente, sussiste a prescindere dalla corrispondenza tra responsabile e proprietario; dall’altra, la stessa natura reale degli ordini di demolizione di costruzioni abusive consente di prescindere dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante dell’immobile.

In tal senso, infatti, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia.

Lo scopo dell’ordine di demolizione è quello di ripristinare la legalità violata e, anche per questo motivo, come spesso viene ricordato dalla giurisprudenza, non sono necessarie formule sacramentali di motivazione, essendo l’interesse pubblico considerato in re ipsa e sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata.

Non ha colto nel segno neppure l’osservazione circa la legittimità degli interventi eseguiti da precedenti proprietari. Tale deduzione, infatti, non era stata accompagnata da alcun documento attestante che l’intervento in parola fosse stato realizzato in forza di un valido titolo edilizio: grava, infatti, sui ricorrenti l’onere probatorio relativo al titolo edilizio in forza del quale gli interventi contestati sarebbero stati realizzati e il Comune non è onerato di tale produzione probatoria.

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